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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 26 giugno 1986, causa 203/85

Decisione
decisa il 1986-06-26
ECLI
ECLI:EU:C:1986:269

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 26 giugno 1986 Nel procedimento 203/85, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia nella causa dinanzi ad esso pendente fra Nicolet Instrument GmbH, con sede in Offenbach sul Meno, e Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) Frankfurt am Main-Flughafen, domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione 6 agosto 1982, n. 586, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet-high speed signal averager, model 1174, with accessories» non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 243, pag. 30), LA CORTE (terza sezione) composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot, e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto viste le osservazioni presentate: per la ditta Nicolet, dall'avv. Villaschek, del foro di Francoforte sul Meno, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jörn Sack, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Pane « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 11 giugno 1985, pervenuta alla Corte il 2 luglio successivo, il Finanzgericht dell'Assia ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato, una questione pregiudiziale vertente sulla validità della decisione della Commissione 6 agosto 1982, n. 586, che stabilisce, che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet-high speed signal averager, model 1174 with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU 1982, L 243, pag. 30).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la ditta Nicolet Instrument (in prosieguo: «Nicolet»), affiliata tedesca di un produttore americano, e lo Hauptzollamt dell'aeroporto di Francoforte sul Meno (in prosieguo: « lo Hauptzollamt »).
punto 3
Dagli atti processuali, si desume che, nel 1982, la Nicolet importava dagli Stati Uniti apparecchi corrispondenti alla denominazione qui sopra richiamata e un dispositivo integrabile « NIC-diskette system », destinato al Max-Planck Institut per la ricerca medica di Heidelberg e alla clinica universitaria neuropsichiatrica di Kiel. Secondo la prassi corrente in siffatti casi, lo Hauptzollamt in un primo tempo e in via provvisoria l'immetteva in franchigia doganale.
punto 4
In seguito però ai controlli effettuati dallo Zolltechnische Prufungs-und Lehranstalt (Istituto doganale di controllo tecnico e d'insegnamento) dell'Oberfinanzdi-rection di Berlino, e tenuto conto della succitata decisione della Commissione 6 agosto 1982, lo Hauptzollamt richiedeva, con provvedimenti rettificativi del 3 settembre, 28 ottobre 1982 e 20 marzo 1983, il pagamento di complessivi 7172,89 DM, di dazi doganali per l'importazione degli apparecchi di cui trattasi i quali, date le loro caratteristiche, non sarebbero specialmente destinati alla ricerca scientifica. La Nicolet faceva opposizione a questi provvedimenti, opposizione che lo Hauptzollamt respingeva con provvedimento 9 gennaio 1984.
punto 5
La Nicolet impugnava detto provvedimento davanti al Finanzgericht dell'Assia il quale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: « Se sia valida la decisione 82/586/CEE della Commissione, del 6 agosto 1982, relativa all'apparecchio ” Nicolet-high speed signal averager, model 1174, with accessories ”».
punto 6
Si deve accertare la validità della decisione della Commissione con riguardo agli argomenti svolti dalle parti nella causa principale, ai quali il giudice nazionale si richiama.
punto 7
La Nicolet sostiene che la decisione della Commissione non è invalida in quanto inficiata da difetto di motivazione ai sensi dell'art. 190 del trattato; che è stata adottata trasgredendo il suo diritto fondamentale ad essere sentita, e infine, che si basa su un manifesto errore di valutazione.
punto 8
A sostegno della prima censura, attinente alla mancanza o all'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, la Nicolet assume che la Commissione si limita, senza ulteriori precisazioni, a riferirsi al parere di un gruppo di periti ed a dichiarare che « gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche » il che corrisponde al criterio di valutazione subordinato del quale la Commissione può valersi se non giunge ad una conclusione chiara sul criterio principale di valutazione attinente al carattere scientifico o no dell'apparecchio.
punto 9
Dal secondo e dal terzo considerando della decisione impugnata si desume, in primo luogo, che questa è conforme al parere del gruppo di periti composto da rappresentanti degli Stati membri riuniti, nel luglio del 1982, in seno al comitato per le franchigie doganali e, in secondo luogo, che « l'apparecchio in questione è un analizzatore di segnali e che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica (...) ».
punto 10
Benché, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall'art. 190 del trattato debba indicare, in modo chiaro ed inequivocabile l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha adottato l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo, non è cionondimeno necessario che la motivazione specifichi tutti i vari aspetti di fatto o di diritto pertinenti. Infatti, per stabilire se la motivazione di una decisione risponda a tali esigenze si deve aver riguardo non solo alla lettera ma anche al contesto nonché al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
punto 11
È opportuno rilevare qui che, malgrado la sua laconicità, la motivazione della decisione della Commissione risponde alle esigenze minime dell'art. ; 190 del trattato. In primo luogo, infatti, la decisione è destinata agli Stati membri che hanno partecipato alle riunioni del gruppo di periti, i quali conoscono sufficientemente i particolari della pratica per essere in grado di valutare il senso. In secondo luogo, la decisione contiene i dati indispensabili perché l'ente scientifico di cui trattasi possa valutare se essa sia viziata, come sostiene nel presente caso la Nicolet, da un manifesto errore di valutazione.
punto 12
La prima, censura mossa dalla Nicolet non può quindi essere accolta.
punto 13
A sostegno della seconda censura, la Nicolet assume che, essendo essa direttamente interessata dalla decisione impugnata e dovendosi procedere alla complessa valutazione della natura di un apparecchio in realtà noto solo a chi lo usa, la Commissione avrebbe dovuto darle la possibilità di esprimersi come stabilisce la vigente normativa comunitaria.
punto 14
Va detto anzitutto che la procedura per l'adozione di decisioni della Commissione sull'importazione in franchigia doganale degli articoli di natura educativa, scientifica o culturale, viene avviata dalla Commissione a richiesta del competente organo dello Stato membro in cui è situato l'ente destinatario dell'apparecchio, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784 (GU L 318, pag. 32) adottato a norma del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), emendato dal regolamento del Consiglio n. 1027/79 (GU L 134, pag. 1).
punto 15
Orbene, il succitato regolamento n. 2784/79, non contempla né la partecipazione del richiedente all'esame effettuato, in seno al comitato per le franchigie doganali, dai periti degli Stati membri, né il diritto del richiedente di essere sentito prima che la Commissione adotti la decisione che stabilisce se lo strumento o apparecchio possieda i requisiti prescritti per essere ammesso in franchigia.
punto 16
Va inoltre posto in rilievo che la decisione della Commissione n. 82/586 è stata adottata all'atto di un procedimento d'importazione nel Regno Unito, cui la Nicolet era estranea. Tale decisione, notificata nell'agosto del 1982 a tutti gli Stati membri, a norma dell'art. 7, n. 6, 3° comma, del succitato regolamento n. 2784/79, era già cogente nel territorio della Comunità a norma dell'art. 189, 4° comma, del trattato quando la Nicolet chiedeva la franchigia per l'importazione dello stesso apparecchio nella Repubblica federale di Germania.
punto 17
La Nicolet non può quindi sostenere che la decisione della Commissione 82/586 sia stata adottata trasgredendo il suo diritto di essere sentita.
punto 18
Infine, a sostegno della censura relativa all'errore manifesto di valutazione, la Nicolet nega che la Commissione si sia rivolta a periti competenti per valutare il carattere scientifico dell'apparecchio. Essa si richiama alla perizia redatta il 27 settembre 1982 dal sig. Horst Eberhard Buchwald, Universitätsrat di Berlino, e pone in rilievo che il « Nicolet 1174 » è solo un modello perfezionato di un apparecchio che la Commissione ha dichiarato principalmente destinato ad attività scientifiche nella decisione 22 maggio 1979, n. 527 (GU L 141, pag. 36). Apparecchio di misura estremamente sensibile e complesso, il « Nicolet 1174 » non sarebbe usato nel campo commerciale dato che le sue prestazioni non sono state studiate ed hanno interesse solo per la ricerca scientifica.
punto 19
La Commissione deduce in sostanza che la differenza fra la succitata decisione adottata nel 1979 e la decisione impugnata è dovuta all'evoluzione del materiale in esame il quale passa molto rapidamente dalla fase dell'innovazione tecnica a quella dell'apparecchio di uso corrente. L'apparecchio importato dalla Nicolet sarebbe inoltre usato del pari per attività non scientifiche, come la clinica medica.
punto 20
Va ricordato che, a norma dell'art. 3, nn. 1 e 3 del succitato regolamento del Consiglio n. 1798/75, emendato dal succitato regolamento del Consiglio n. 1027/79, sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale solo gli strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali i quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche obiettive e dei risultati che consentono di ottenere, sono esclusivamente o principalmente atti alla realizzazione di attività scientifiche.
punto 21
Secondo l'art. 5, n. 1, del succitato regolamento d'attuazione della Commissione n. 2784/79, « si intendono per caratteristiche tecniche obiettive di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che risultando dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati, rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentano di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali ».
punto 22
In proposito è opportuno rilevare che secondo le osservazioni presentate dalla Commissione davanti alla Corte e non contraddette dalla Nicolet, le caratteristiche tecniche dell'apparecchio in esame sono analoghe a quelle di un gran numero di ordinatori usati nel settore dell'industria; che esse non consentono di raggiungere un livello di prestazioni tale da rendere l'apparecchio particolarmente idoneo alla ricerca scientifica, e che infine talune particolari prestazioni menzionate dal perito Buchwald possono essere ottenute solo grazie ad un apparecchio ausiliario, il quale, nel nostro caso, non è stato importato.
punto 23
Da quanto precede emerge che la censura relativa all'errore manifesto di valutazione va del pari disattesa.
punto 24
La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che l'esame della decisione della Commissione 6 agosto 1982, n. 586, non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 25
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha la natura d'un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 11 giugno 1985, dichiara: L'esame della decisione della Commissione 6 agosto 1982, n. 586, non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità.

Firme

Everling Galmot Moitinho de Almeida Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 giugno 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione U. Everling

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