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Sez. L, Sentenza n. 645 del 18/02/1975 (Rv. 373973 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO (E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI) - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - COMPENSI SUPERIORI - SUCCESSIVI AUMENTI IN FORZA DI CONTRATTO COLLETTIVO - ASSORBIMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373973-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO (E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI) - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - COMPENSI SUPERIORI - SUCCESSIVI AUMENTI IN FORZA DI CONTRATTO COLLETTIVO - ASSORBIMENTO - LIMITI.*

Poiche gli emolumenti convenuti in misura superiore a quella prevista nel contratto collettivo confluiscono unitariamente nella controprestazione e non sono sostenuti per la parte eccedente da un'autonoma manifestazione di consenso, in caso di aumenti per contratto collettivo, il contratto individuale non puo funzionare come fonte di obbligazione autonoma per la maggiorazione isolatamente considerata, sicche il lavoratore non ha piu titolo per pretenderla. Qualora, pero, lo stesso contratto collettivo faccia espressa eccezione al principio dell'assorbimento degli aumenti disposti dalla regolamentazione collettiva, il compenso superminimo si sottrae a detto assorbimento e va cumulato col nuovo sistema retributivo. (V 712/70, mass n 345943; 2935/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)