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Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 03/05/2007 (Rv. 597406 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mandato irrevocabile all'incasso con funzione di garanzia - Pagamento eseguito dal terzo debitore del mandante al creditore mandatario - Autonoma revocabilità - Sussistenza - Compensazione fra credito del mandatario e sua obbligazione ex art. 1713 cod. civ. verso il mandante - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597406-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il pagamento che il creditore riceve da un terzo, in forza di mandato irrevocabile all'incasso di un credito verso quest'ultimo rilasciatogli dal debitore, con funzione di garanzia, è atto autonomamente revocabile, ai sensi dell'art. 67 legge fallim., indipendentemente dalla revoca del mandato; né, a seguito di tale pagamento, si verifica compensazione (che escluderebbe la revocabilità) tra credito principale del mandatario e obbligazione del medesimo di rimessa verso il mandante (art. 1713 cod. civ.), attesa l'insussistenza di una siffatta autonoma obbligazione del mandatario, il quale trattiene in pagamento diretto del proprio credito quanto ricevuto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)