Sez. 3, Sentenza n. 2311 del 05/03/1988 (Rv. 458104 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DEL PRECETTANTE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA ESECUZIONE - INEFFICACIA.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DEL PRECETTANTE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA ESECUZIONE - INEFFICACIA.*
A norma del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ. - nell'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 84 del 19 giugno 1973) - l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione, e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 cod. proc. civ.. pertanto, essendo il momento di collegamento costituito dal luogo dove l'esecuzione dovrà avvenire, qualora il precettante non assolva l'Onere di individuarlo e di eleggervi il proprio domicilio ed elegga invece domicilio in luogo diverso, tale elezione è priva di efficacia. (Conf 1946/87, mass n 451257, sulla prima parte; (Conf 4895/87, mass n 453516, sulla prima parte; (Conf 3136/81, mass n 413700, sulla seconda parte; (Conf 4965/79, mass n 401622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)