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Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 24/02/1987 (Rv. 451257 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451257-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONE.*

A norma del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ - nella interpretazione della Corte costituzionale, (sentenza n. 84 del 19 giugno 1973) - l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione, e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 cod. proc. civ.. (Conf 4965/79, mass n 401622; (Conf 3451/74, mass n 371968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)