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Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 27/04/1968 (Rv. 332930 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE- CAUSE INSCINDIBILI E CAUSE TRA LORO DIPENDENTI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332930-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE- CAUSE INSCINDIBILI E CAUSE TRA LORO DIPENDENTI - NOZIONE.*

Ricorre l'ipotesi di cause inscindibili in Sede di gravame, oltre che nei casi di litisconsorzio necessario espressamente previsti nella legge, quando, importando la decisione l'accertamento, la Costituzione, la modificazione o l'Estinzione di una situazione giuridica unica, che non puo sussistere nei confronti di alcuni dei soggetti interessati e non sussistere nei confronti degli altri, ovvero esistere in modo diverso per gli uni e per gli altri, la sentenza sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti gli interessati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cause tra loro dipendenti quando piu cause distinte, riunite in unico processo, o per la natura propria delle situazioni giuridiche controverse (dipendenza di ordine sostanziale)o per effetto delle domande rispettivamente proposte (dipendenza di carattere formale) debbano restare Unite anche in Sede di gravame, in quanto la decisione dell'una si estende logicamente e necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialita che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. In questa seconda ipotesi, se le due cause sono state trattate in primo grado in unico processo, si determina tra le stesse un litisconsorzio cosiddetto processuale, per cui in Sede di appello debbono essere decise, a norma dell'art 331 cod.proc.civ., nei confronti di tutte le parti interessate che hanno partecipato al giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)