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Sez. 2, Sentenza n. 3186 del 24/11/1973 (Rv. 367005 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI UN INVALIDO - RECUPERO AUTOMATICO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367005-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI UN INVALIDO - RECUPERO AUTOMATICO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'assunzione obbligatoria di un invalido, se non e indizio certo di recuperate capacita di guadagno, nemmeno importa la sussistenza del diritto alla pensione di invalidita, dovendo questo essere escluso quando l'occupazione dell'invalido, assunto o mantenuto in servizio, non sia usurante, sia continuativa ed importi un guadagno superiore al terzo di quello che l'assunto in quota obbligatoria avrebbe percepito in condizioni di non invalidita. (Conf 1312/71, mass n 351512).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/10/1947 num. 1222 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)