Sez. L, Sentenza n. 28 del 05/01/1984 (Rv. 432274 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ DA INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA - CONDIZIONI - DECORRENZA "EX NOVO" DEL TERMINE PRESCRIZIONALE NEL CASO DI AGGRAVAMENTO DELL'INABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ DA INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA - CONDIZIONI - DECORRENZA "EX NOVO" DEL TERMINE PRESCRIZIONALE NEL CASO DI AGGRAVAMENTO DELL'INABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il diritto alla rendita per inabilità da infortunio sul lavoro o malattia professionale - avente natura risarcitoria e non rientrante tra i diritti assolutamente indisponibili, benché derivi da norme inderogabili - è soggetto ad Estinzione per prescrizione, che decorre dal momento in cui si perfezionano le condizioni richieste per la sua configurazione, senza possibilità di decorrenza ex novo del termine prescrizionale nel caso di aggravamento dell'inabilità, atteso che la conseguente variazione della misura della prestazione non si ricollega alla nascita di un nuovo diritto, bensì al diritto già attribuito, inteso come potere, integralmente esistente e garantito dall'ordinamento giuridico, di ottenere una determinata prestazione. (V 5801/83, mass n 430665; (V 5945/80, mass n 409736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)