Sez. L, Sentenza n. 5801 del 05/10/1983 (Rv. 430665 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PERIODICHE E DIRITTO ALLA RENDITA - PRESCRIZIONE E DECORRENZA RISPETTIVA - PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO ALLA RENDITA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AI RATEI COMPRESI NEL QUINQUENNIO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PERIODICHE E DIRITTO ALLA RENDITA - PRESCRIZIONE E DECORRENZA RISPETTIVA - PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO ALLA RENDITA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AI RATEI COMPRESI NEL QUINQUENNIO - NECESSITÀ.*
Le prestazioni economiche dell'Inail ex art. 66 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come la rendita per inabilità permanente determinata da infortunio sul lavoro) - le quali hanno natura indennitaria e risarcitoria, non assistenziale ed alimentare - sono solo relativamente indisponibili, alla stregua della vigente disciplina (artt. 110, 112 e 114 del decreto citato), e danno luogo ad un rapporto unitario, con la conseguenza che sia il diritto alle prestazioni periodiche, sia quello alla rendita sono soggetti, a termini dell'art. 2934 cod. civ., ad Estinzione per prescrizione, che, a norma del successivo art. 2935, comincia a decorrere dal giorno in cui il creditore avrebbe potuto percepire il primo rateo non riscosso ed ha durata quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 1 cod. civ., per i singoli ratei e durata decennale, in base al precedente art. 2946, per il diritto alla rendita. Discende che, quando il creditore abbia lasciato trascorrere oltre dieci anni dal momento in cui avrebbe dovuto percepire la prima rata, il diritto alla rendita rimane irrimediabilmente estinto per prescrizione, comportando il venir meno anche di quei ratei per i quali non si sia ancora maturato il quinquennio. (V 4317/81, mass n 415001; (V 5945/80, mass n 409736; (V 517/66, mass n 321030).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)