diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3810 del 19/01/1981 Ud. (dep. 27/04/1981) Rv. 148540 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - RATIO.*
Stato
decisa il 1981-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148540-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - RATIO.*

Per obbligare il giudice di appello a disporre la richiesta rinnovazione del dibattimento non e sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti ad influire sulla decisione del punto controverso, occorrendo, invece, che il giudice predetto ritenga di non poter decidere allo stato degli Atti. (la Cassazione ha chiarito che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello e un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralita in detta fase, nella quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado). (Conf mass nn 147292, 148778, 146544 ed ivi citate; sulla ratio, V, in senso Conf, mass n 146396 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)