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Sez. 2, Sentenza n. 3374 del 13/12/1983 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163665 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERI DELL'ISTITUTO - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - "RATIO".*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163665-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERI DELL'ISTITUTO - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - "RATIO".*

La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, nel quale vige la presunzione che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado. Perciò la legge, anche in conformità del principio generale cosiddetto di economia della prova, che non tollera attività istruttoria superflua, subordina il potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione alla rigorosa condizione che egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. Nè è sufficiente la presumibile attitudine di mezzi di prova proposti a influire sulla decisione del punto controverso. (Conf mass n 155436; (Conf mass n 155338; (Conf mass n 148540 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)