Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 07/07/1973 (Rv. 365050 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - NOZIONE - DIFFERENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - NOZIONE - DIFFERENZA.*
Nell'interposizione fittizia si finge di contrarre con una determinata persona, ma in realta, secondo quella che e l'effettiva volonta delle parti, gli effetti del negozio si producono esclusivamente a favore dell'interponente e non mai in favore dell'interposto. L'interposizione fittizia si distingue dall'interposizione reale - la cui figura esula dalla simulazione e si inquadra nella cosiddetta rappresentanza indiretta - consistente nell'interposizione effettiva di persona, la quale, per conto dell'interponente che non vuole figurare (neppure nei confronti dell'alienante), addossa su di se gli effetti del negozio, sia pure per poi trasferirli al rappresentato. (V 1682/72, mass n 358557).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)