Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 29/05/1972 (Rv. 358557 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - FONDAMENTO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - FONDAMENTO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
L'interposizione reale di persona - la quale, a differenza della interposizione fittizia, non configura un'ipotesi di simulazione relativa - si basa su un particolare rapporto fra l'interponente e l'interposto, che riveste, di regola, i caratteri del mandato senza rappresentanza, e si verifica allorquando un soggetto (l'interposto), d'intesa con un altro soggetto (l'interponente), contratta in nome proprio con un terzo soggetto e diventa titolare effettivo dei diritti derivanti dal contratto, con l'Obbligo, nascente dal rapporto interno con l'interponente, di ritrasferire a quest'ultimo i diritti in tal modo acquistati. (V 3544'71, mass n 355209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)