Sez. L, Sentenza n. 12465 del 17/12/1993 (Rv. 484755 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Sanzione per assenza alla visita di controllo - Limiti - Giustificato motivo di assenza - Rilevanza - Condizioni - Stato di necessità o di forza maggiore - Carattere necessario - Esclusione - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza - necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità - non si identifica necessariamente nello stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere connesso alla tutela di un interesse apprezzabile sul piano giuridico-sociale che non potrebbe essere utilmente soddisfatto, se non in condizioni di rilevante disagio o di notevole pregiudizio per altri interessi del soggetto, in tempi diversi da quelli corrispondenti alle suddette fasce. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto giustificata l'assenza della lavoratrice che si era recata presso lo studio del medico curante per ottenere la certificazione della prosecuzione della malattia, essendo di fatto esclusa la possibilità di rientrare a casa prima dell'inizio della fascia pomeridiana).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)