Sez. L, Sentenza n. 10965 del 21/10/1995 (Rv. 494320 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità - Giustificato motivo di esonero - Esigenza di recarsi dal medico curante - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'impossibilità di rispettare le fasce orarie - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Per il lavoratore ammalato la necessità di recarsi dal medico curante non costituisce di per sè giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, essendo necessaria altresì la dimostrazione dell'impossibilità di conciliare l'esigenza dell'accesso allo studio medico con l'osservanza delle fasce orarie di reperibilità al domicilio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)