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Sez. L, Sentenza n. 5492 del 02/05/2000 (Rv. 536079 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Sanzione per assenza alla visita di controllo - Limiti - Giustificato motivo di assenza - Rilevanza - Condizioni - Stato di necessità o di forza maggiore - Carattere necessario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536079-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza - necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità - non si identifica necessariamente nello stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere connesso alla tutela di un interesse apprezzabile sul piano giuridico - sociale che non potrebbe essere utilmente soddisfatto, se non in condizioni di rilevante disagio o di notevole pregiudizio per altri interessi del soggetto, in tempi diversi da quelli corrispondenti alle suddette fasce.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)