Sez. 1, Sentenza n. 941 del 13/04/1984 Cc. (dep. 07/06/1984) Rv. 164678 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE - PREDIBATTIMENTO - RIUNIONE DI GIUDIZI - CONFIGURABILITÀ - IPOTESI DI ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE - PREDIBATTIMENTO - RIUNIONE DI GIUDIZI - CONFIGURABILITÀ - IPOTESI DI ESCLUSIONE.*
Il giudice può ordinare discrezionalmente la riunione dei processi pendenti avanti a sè e non la riunione di quelli pendenti avanti a giudici diversi, neppure nel caso in cui si deduca la continuazione tra i vari reati, non potendo interferire nell'attività di un ufficio giudiziario al quale è estraneo. (V mass n 159612; (V mass n 158462; (V mass n 152800).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)