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Sez. 5, Sentenza n. 3299 del 28/01/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158462 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - POSSIBILITÀ DI RIUNIONE - ESCLUSIONE -DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158462-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - POSSIBILITÀ DI RIUNIONE - ESCLUSIONE -DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*

La facoltà di riunione dei procedimenti connessi, attribuita al giudice del dibattimento tanto in primo che in secondo grado, è subordinata alla condizione che i procedimenti siano pendenti davanti allo stesso giudice. Se i procedimenti pendono dinanzi a giudici diversi la riunione è inammissibile anche se diretta a far riconoscere il vincolo della continuazione perché nessun giudice può interferire nell'attività di altro ufficio giudiziario. (Conf mass n 146334; (Conf mass n 143261; (Conf mass n 139218).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)