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Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 21/02/2002 (Rv. 552398 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno da svalutazione monetaria - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Appartenenza a determinate categorie - Sufficienza - Mancanza di prova dell'appartenenza a una specifica categoria - Conseguenze - Presunzione di appartenenza a quella dei piccoli consumatori.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552398-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie (nella specie, pagamento di canoni di locazione), l'obbligazione di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria costituisce debito di valore, che può essere provato in base a criteri presuntivi fondati sulla prova dell'appartenenza del creditore ad una determinata categoria (imprenditore commerciale, risparmiatore abituale, creditore occasionale, piccolo consumatore). Peraltro, in mancanza di prova specifica dell'appartenenza ad una di tali categorie, è legittima la liquidazione della svalutazione secondo gli indici ISTAT, alla stregua del criterio adottabile con riguardo alla categoria dei piccoli consumatori, essendo presumibile che il creditore appartenga quantomeno ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)