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Sez. L, Sentenza n. 9910 del 20/06/2003 (Rv. 564456 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione ex art. 2033 cod. civ. - Maggior danno da svalutazione monetaria - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564456-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

Con riguardo al credito relativo alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi all'INPS, la somma dovuta non è suscettibile, al pari di ogni altra ipotesi di obbligazione di valuta, di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)