Sez. 1, Sentenza n. 2567 del 28/06/1975 (Rv. 376506 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - DIVERSA COMPETENZA PER MATERIA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - DIVERSA COMPETENZA PER MATERIA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Qualora la domanda riconvenzionale appartenga alla Competenza per materia di un giudice diverso, il simultaneus processus previsto, in via di regola, dall'art 36 cod proc civ, non puo attuarsi davanti al giudice competente per valore a conoscere della domanda principale. In tal caso, non operando la deroga ai normali criteri attributivi della Competenza disposti in considerazione della connessione oggettiva esistente tra le due domande, ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice competente secondo le regole ordinarie, con la conseguente separazione dei relativi giudizi e salva la sospensione del processo sulla domanda principale, in attesa della decisione sulla domanda riconvenzionale, ove tale decisione involga questioni che si presentino come pregiudiziali rispetto alla pronunzia sulla domanda principale. (nella specie, domanda di risoluzione del contratto di locazione e di condanna al pagamento dei canoni scaduti, appartenente alla Competenza per valore del tribunale e domanda riconvenzionale di accertamento della soggezione del contratto a regime vincolistico e di restituzione di canoni). (V 1118/72, mass n 357545).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)