Sez. 3, Sentenza n. 1118 del 11/04/1972 (Rv. 357545 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - RICONVENZIONALE APPARTENENTE, PER RAGIONE DI MATERIA, ALLA COMPETENZA DI UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER RAGIONE DI VALORE SULLA CAUSA PRINCIPALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULLE DUE DOMANDE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - RICONVENZIONALE APPARTENENTE, PER RAGIONE DI MATERIA, ALLA COMPETENZA DI UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER RAGIONE DI VALORE SULLA CAUSA PRINCIPALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULLE DUE DOMANDE - FATTISPECIE.*
L'appartenenza, per ragione di materia, della domanda riconvenzionale ad un giudice, sia pure inferiore a quello competente per ragione di valore sulla causa principale, importa la separazione del giudizio relativo a questa dal giudizio sulla riconvenzionale che non puo essere sottratto al giudice competente per ragione di materia. (nella specie, tizio aveva convenuto dinanzi al tribunale caio e, assumendo che costui aveva occupato senza titolo un appartamento di sua proprieta per un certo periodo di tempo e glielo aveva poi riconsegnato danneggiato, ne aveva chiesto la condanna ad un indennizzo per l'occupazione ed al risarcimento dei danni cagionati. Il convenuto aveva eccepito di aver goduto l'immobile in forza di un rapporto locatizio soggetto alla proroga legale ed aveva chiesto in riconvenzionale la condanna del locatore al pagamento della differenza tra i canoni dovuti per legge e quelli effettivamente pagati in misura superiore al dovuto. La suprema Corte, nell'annullare la sentenza della Corte d'appello, confermativa di quella del tribunale, nella parte con la quale era stata accolta la domanda riconvenzionale del convenuto, sul presupposto che le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione in relazione alle Disposizioni vincolistiche e quelle relative al diritto alla proroga legale dei contratti di locazione degli immobili urbani sono di Competenza esclusiva del pretore, ha enunciato il principio che precede). (V 4405'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)