Sez. 1, Sentenza n. 3830 del 14/11/1975 (Rv. 378050 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - RIASSUNZIONE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - DALLA LEGALE CONOSCENZA DELL'INTERESSATO - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - RIASSUNZIONE O PROSECUZIONE DEL PROCESSO - POTERE DI ENTRAMBI LE PARTI - AVVENUTA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - RIASSUNZIONE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - DALLA LEGALE CONOSCENZA DELL'INTERESSATO - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - RIASSUNZIONE O PROSECUZIONE DEL PROCESSO - POTERE DI ENTRAMBI LE PARTI - AVVENUTA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
A seguito dell'illegittimita costituzionale (dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza 15 dicembre 1967 n 139) dell'art 305 cod proc civ, nella parte in cui fa decorrere dalla data della interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dall'art 301 cod proc civ, di morte o impedimento del procuratore, prescindendo dalla conoscenza del fatto da parte del cliente, deve ritenersi che la prosecuzione e la riassunzione del processo - in caso di tali eventi interruttivi - debba avvenire nel termine perentorio di sei mesi dalla effettiva conoscenza dell'evento da parte dell'interessato. In questa situazione, il potere di notificare o comunicare l'evento che ha colpito il procuratore spetta ad entrambe le parti, le quali possono altresi riassumere o proseguire il processo, poiche se una parte potesse soltanto notificare o comunicare l'evento, senza poter prendere altre iniziative, potrebbe vedere estinto il processo per inattivita della controparte. Pertanto, dal momento della morte del procuratore ciascuna parte, indipendentemente dall'avvenuta comunicazione o notificazione dell'evento, ha il potere di riassumere o proseguire il processo. (V 2993/72; 142/72, mass n 355883).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)