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Sez. 2, Sentenza n. 10689 del 14/12/1994 (Rv. 489180 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ | Interpretazione della domanda - Questione di fatto - Motivazione adeguata del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie -.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489180-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ

Accertare se la parte abbia chiesto una pronuncia sia sull'"an" sia sul "quantum" ovvero soltanto una pronuncia di condanna generica implica l'interpretazione della domanda e si risolve quindi in una questione di fatto. Conseguentemente l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice di merito, se sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (Nella specie, il giudice di appello, la cui motivazione è stata ritenuta logica e coerente dalla suprema corte, aveva qualificato come domanda di risarcimento di danni da liquidarsi nel corso del giudizio una domanda di risarcimento danni "nella misura che sarà accertata in corso di causa o in separato giudizio", dando rilievo anche allo svolgimento di attività istruttoria nel corso del primo grado. Inoltre dalla qualificazione della domanda poteva dipendere l'accoglimento o meno della medesima, di fatto rigettata, con la sentenza confermata in sede di legittimità, per difetto di prova in ordine al "quantum")

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)