Sez. L, Sentenza n. 14210 del 03/10/2002 (Rv. 557760 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligazione contributiva - Determinazione - Decreto ministeriale contenente in forma astratta e con carattere di generalità una regolamentazione integrativa di disposizioni legislative ed avente portata innovativa rispetto alla disciplina preesistente - Vincolatività di fonte normativa - Sussistenza - Fattispecie relativa al D.M. 9 febbraio 1988 n. 92 disciplinante la determinazione dei contributi dovuti dalle società cooperative della provincia di Lucca in relazione all'attività svolta in concreto dai singoli soci.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro, deve riconoscersi vincolatività di fonte normativa anche ai decreti ministeriali che disciplinino a fini contributivi - in forma astratta e con carattere di generalità (carattere che non viene meno in ragione dei limiti territoriali che incontra la relativa applicazione) - una particolare tipologia di rapporti lavorativi attraverso una regolamentazione che si ponga come integrativa della legge e che presenti una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale precedente (nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva riconosciuto rilevanza normativa al D.M. 9 febbraio 1988 n. 92 che - in attuazione del d.P.R. n. 602 del 1970 - aveva disciplinato la determinazione dell'obbligo contributivo delle società cooperative della provincia di Lucca in base all'attività svolta da ciascun socio all'interno dell'organismo societario).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 28, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., Decr. Minist. 09/02/1988 num. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)