Sez. 3, Sentenza n. 686 del 10/03/1972 (Rv. 356784 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SOLIDARIETA - PERSONA TRASPORTATA PER CORTESIA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO IL PROPRIO VETTORE - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - AZIONE DI REGRESSO DEL VETTORE CONTRO L'ALTRO CONDUCENTE - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - APPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SOLIDARIETA - PERSONA TRASPORTATA PER CORTESIA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO IL PROPRIO VETTORE - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - AZIONE DI REGRESSO DEL VETTORE CONTRO L'ALTRO CONDUCENTE - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - APPLICABILITA.*
Nel caso di scontro fra autoveicoli la persona trasportata non puo avvalersi per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore (a titolo di cortesia) delle presunzioni dettate dall'art 2054 primo e secondo comma; tuttavia la presunzione di cui al secondo comma e operativa nell'ambito dell'Azione di regresso (art 2055 cod civ) esperita dal vettore contro il coautore dello scontro, sempre, S'intende, che non sia stato accertato, con pronuncia facente stato anche a favore di detto coautore, il carattere esclusivo della responsabilita del vettore; fermo rimanendo che l'esistenza del danno (reciproco) che e presupposto per l'applicabilita dell'art 2054 secondo comma, puo anche consistere, per quanto riguarda l'attore in regresso, soltanto nel pregiudizio alla persona trasportata, di cui egli sia stato dichiarato responsabile. (V 932'70, mass n 345983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)