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Sez. 3, Sentenza n. 5422 del 19/08/1983 (Rv. 430347 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - PERSONE TRASPORTATE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ EX PRIMO O SECONDO COMMA DELL'ART. 2054 COD. CIV. A CARICO DEL RISPETTIVO VETTORE - INAPPLICABILITÀ - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2054, PRIMO COMMA, COD. CIV. A CARICO DELL'ALTRO CONDUCENTE - OPERATIVITÀ - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO - AZIONE DI REGRESSO DEL CONDUCENTE CONDANNATO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONDUCENTE - ESERCIZIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE EX ART. 2054, SECONDO COMMA, COD. CIV. - INVOCABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430347-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - PERSONE TRASPORTATE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ EX PRIMO O SECONDO COMMA DELL'ART. 2054 COD. CIV. A CARICO DEL RISPETTIVO VETTORE - INAPPLICABILITÀ - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2054, PRIMO COMMA, COD. CIV. A CARICO DELL'ALTRO CONDUCENTE - OPERATIVITÀ - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO - AZIONE DI REGRESSO DEL CONDUCENTE CONDANNATO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONDUCENTE - ESERCIZIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE EX ART. 2054, SECONDO COMMA, COD. CIV. - INVOCABILITÀ.*

Nel caso di scontro tra autoveicoli - la cui responsabilità sia riconosciuta a carico dei rispettivi conducenti sulla base della presunzione ex art. 2054 cod. civ. - la persona trasportata su uno dei veicoli a titolo di cortesia mentre non può avvalersi, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale dal proprio vettore, delle presunzioni dettate dall'art. 2054, primo e secondo comma, cod. civ., può a tal fine utilmente agire a norma del primo comma del citato art. 2054 nei confronti del conducente (e del proprietario) dell'altro veicolo, con la conseguenza che, ove non sia configurabile, anche per l'assoluzione penale del vettore, una responsabilità solidale per il risarcimento del predetto danno, e siffatto Obbligo sia posto per l'intero a carico del conducente dell'altro veicolo, questi, una volta che abbia assolto il proprio debito risarcitorio, può esperire a norma dell'art. 2055 cod. civ. Azione di regresso verso il primo conducente, anche in assenza di una loro condanna in solido, nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e così avvalendosi di quella presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., che è operante - nei rapporti interni tra i due conducenti e, di riverbero, tra i proprietari dei veicoli - per l'attribuzione dell'imputabilità del fatto dannoso a loro tutti, quali soggetti concorrenti, con la rispettiva condotta, alla produzione del medesimo evento. (Conf 6114/81, mass n 416912; (Conf 3833/80, mass n 407677; (Conf 583/79, mass n 396717; (Conf 686/72, mass n 356784).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)