Sez. L, Sentenza n. 19898 del 05/10/2004 (Rv. 577525 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO | Fattispecie - Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n.1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nel caso di specie, relativo a pretesa interposizione della RAI Corporation, nel rapporto di lavoro concretamente instauratosi con la RAI SpA, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'interposizione non ritenendo determinante, in tal senso, aspetti ricorrenti nell'ambito dei rapporti fra imprese collegate ed appartenenti ad un unico gruppo, quali la stabile presenza, nell'azienda di un'impresa, di dipendenti dell'altra impresa, ai quali la prima, in esecuzione dei formali obblighi, fornisce la propria assistenza con mezzi tecnici e di personale, ovvero che un imprenditore dia disposizioni ad altro imprenditore, collegato in gruppo di imprese, di ridurre le prestazioni di lavoro straordinario, di evitare (ove non necessario) prestazioni in trasferta, di adottare per un singolo specifico prodotto un particolare modello di produzione; o infine, il rimborso, da parte di un imprenditore, della somma che altro imprenditore ha versato per il TFR del proprio dipendente).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)