Sez. L, Sentenza n. 18098 del 19/12/2002 (Rv. 559313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza nell'appaltatore di un'organizzazione autonoma della prestazione di lavoro - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie relativa a servizio di fattorinaggio appaltato dalle Ferrovie dello Stato a società esterna.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione del committente di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva configurato l'illiceità dell'appalto affidato dalle Ferrovie dello Stato ad una società privata in relazione al servizio di fattorinaggio espletato da lavoratori le cui prestazioni, connesse con il lavoro ferroviario, erano svolte in base a turnazione con dipendenti delle Ferrovie di uguali mansioni e sotto la direzione del capo - deposito delle stesse FF.SS.).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)