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Sez. L, Sentenza n. 11545 del 25/07/2003 (Rv. 565436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione - Da parte di soggetti professionalmente esercitanti attività imprenditoriale consistente nell'assunzione di regolari appalti di opere o servizi - Ammissibilità- Fondamento - Accertamento in fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La violazione del divieto d'intermediazione od interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 può essere commessa anche da soggetti che professionalmente esercitino un'attività imprenditoriale consistente nell'assunzione di regolari appalti di opere o servizi, in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che in un determinato caso concreto essi pongano in essere un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente oggetto la fornitura di "forza - lavoro" anziché di un "opus". Pertanto, alla stregua della lettera e della ratio della norma, lo status professionale del soggetto che riceve l'appalto è circostanza di per se stessa irrilevante ai fini dell'esclusione o dell'affermazione della violazione del divieto anzidetto, dovendo la relativa indagine essere condotta con riferimento agli indici rivelatori della fattispecie vietata dalla legge. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie la sentenza confermata dal S.C. aveva desunto i caratteri dell'interposizione vietata dalla circostanza che i dipendenti dell'appaltatore in realtà eseguivano l'attività lavorativa in collaborazione e sotto le direttive ed il controllo dei dipendenti della società datrice di lavoro, utilizzando anche attrezzature di proprietà della medesima)

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)