Sez. L, Sentenza n. 6130 del 26/03/2004 (Rv. 571593 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Ex dipendenti della Banca di Sicilia - I pensionati a tale data ancora in servizio al 31 dicembre 1990 - Regime perequativo applicabile.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti della Banca di Sicilia, i lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 non hanno diritto alla perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1993 (essendo da quella data fino al 31 dicembre 1993 vigente il blocco totale delle perequazioni dei trattamenti di pensione in base alla legge n. 438 del 1992) ovvero dal 1 gennaio 1994 (essendo da quella data operante, ai sensi degli art. 9 e 11 D.Lgs n. 503 del 1992, il meccanismo perequativo dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i dipendenti degli enti creditizi); ai lavoratori già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, escluso il diritto alla perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, tale diritto compete il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, tale diritto compete dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1998, essendo stata la perequazione soppressa, a far tempo da quest'ultima data, ai sensi dell'art. 59, quarto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 21 art. 8, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)