Sez. 2, Sentenza n. 11346 del 30/08/2001 (Rv. 549123 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento ex artt. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 - Presupposti - Difetto - Conseguenze - Ordinario rito di cognizione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 e 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933 può essere proposto dall'avvocato soltanto per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del proprio cliente sempre che sussista uno dei presupposti previsti da dette norme, in quanto non vengano contestati il rapporto di clientela o il credito vantato. Peraltro, nel caso in cui la mancanza del presupposto emerga in occasione della comparizione delle parti in camera di consiglio, il giudice adito deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nell'ipotesi di regolare instaurazione del contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua secondo l'ordinario rito di cognizione avanti all'autorità giudiziaria competente.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)