Sez. L, Sentenza n. 8429 del 20/06/2001 (Rv. 547607 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Accordo aziendale a tempo indeterminato - Disdetta unilaterale del datore di lavoro - Ammissibilità - Limiti - Disdetta comportante la soppressione di voci retributive - Prova della lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Onere del lavoratore - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE
La disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto l'"indennità di sede disagiata", correlata contrattualmente allo spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro, estranea al nucleo retributivo tutelato dall'art. 36 Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)