diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8360 del 20/09/1996 (Rv. 499668 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Contratti postcorporativi - Mancata indicazione della scadenza - Effetti - Potere delle parti di far cessare l'efficacia del contratto previa disdetta anche in mancanza di una previsione legale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499668-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE

Qualora un contratto collettivo - che costituisce uno strumento di composizione di conflitti sorti in un determinato momento - venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, detta mancanza non implica che gli effetti del contratto perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di una previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 cod. civ. che regola il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, senza nulla disporre per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)