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Sez. L, Sentenza n. 6408 del 09/06/1993 (Rv. 482717 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - In genere | Contratto collettivo di diritto comune - Cessazione dell'efficacia - Scadenza del termine, recesso o disdetta - Rilevanza - Condizione - Ricorribilità alle disposizioni ex artt. 2073 e 2074 cod. civ. - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482717-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - In genere

La cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, coerentemente con la loro natura negoziale, dipende dalla scadenza del termine nei medesimi stabilito oppure dall'esercizio di facoltà di recesso o disdetta, ugualmente prevista da specifiche clausole contrattuali ovvero riconducibile ad un principio generale operante in relazione a qualsiasi contratto di durata, sempre che possa farsi ricorso alle disposizioni degli artt. 2073 e 2074 cod. civ., in tema di "denuncia" e di "ultrattività", concernendo esse i soli contratti corporativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)