diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7845 del 19/05/2003 (Rv. 563309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO | Iscrizione negli elenchi - Finalità di agevolazione probatoria - Limiti - Disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO

L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)