Sez. L, Sentenza n. 7995 del 12/06/2000 (Rv. 537519 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Iscrizione negli elenchi - Finalità di agevolazione probatoria - Limiti - Disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza - Vicende relative alla cancellazione dagli elenchi e alla impugnazione della stessa - Pregiudizialità - Esclusione - Fattispecie relativa a giudizio in materia di indennità di maternità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)