Sez. L, Sentenza n. 4161 del 22/03/2001 (Rv. 545049 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | Prova del lavoro agricolo - Iscrizione negli elenchi nominativi - Prova legale - Esclusione - Conseguenze - Rapporto costituito durante la gravidanza della lavoratrice - Presunzione di simulazione - Esclusione - Fondamento - Prova testimoniale - Omessa indicazione del contenuto del controllo datoriale - Qualificazione dei testi come compiacenti - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI
In materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli, l'iscrizione negli elenchi nominativi, pur essendo una condizione delle prestazioni, non ha valore di prova legale; pertanto, l'inesistenza del rapporto di lavoro può essere provata dall'ente previdenziale con qualunque mezzo e, ai fini della decisione, il giudice deve procedere con prudente apprezzamento alla valutazione di tutti gli elementi acquisiti; poiché l'instaurazione di un rapporto di lavoro è possibile anche con una lavoratrice in gravidanza e il fine di garantire il trattamento di maternità non è illecito, purché il rapporto di lavoro sia effettivo, la denuncia del rapporto di lavoro quando la lavoratrice è già in gravidanza non è di per sè atta a dimostrare la natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con il padre, tantopiù se non convivente; poiché, inoltre, nel lavoro agricolo la subordinazione si configura anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro mentre l'istituto dell'impresa familiare ha natura residuale, non possono qualificarsi come compiacenti i testi per non aver saputo specificare in cosa consistesse il controllo datoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)