Sez. 6, Sentenza n. 49331 del 16/11/2023 Cc. (dep. 12/12/2023) Rv. 285651 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Sentenza di non luogo a provvedere per carenza di documentazione – Richiesta in via principale di una pronuncia sul merito della estradabilità - Interesse ad impugnare – Sussistenza – Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, sussiste l'interesse della parte ad impugnare la sentenza di non luogo a provvedere per carenza della documentazione integrativa rilevante ai fini della decisione, resa a fronte della richiesta, avanzata in via principale, di una pronuncia sul merito delle condizioni di estradabilità in base al titolo estradizionale, in quanto la sentenza di natura meramente processuale non è idonea a determinare l'effetto preclusivo di una successiva sentenza favorevole all'estradizione, a seguito della presentazione di ulteriore domanda da parte dallo stesso Stato per i medesimi fatti, previsto dall'art. 707 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 707, Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)