Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 08/07/1986 (Rv. 447210 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - LIMITI.*
Ai fini della Competenza in ordine alla dichiarazione di fallimento per Sede principale dell'impresa deve intendersi il centro dell'attività direttiva ed amministrativa di essa, il luogo ove l'imprenditore tratta i suoi affari ed interessi ed ove vengono coordinati i vari fattori dell'impresa medesima: luogo che, in base al principio dell'id quod plerumque accidit deve ritenersi coincidente con quello della Sede legale, a meno che non sussistano sicuri e concreti elementi che inducano ad escludere tale coincidenza, rendendo necessario il riferimento alla Sede effettiva, senza che possano rilevare i trasferimenti di detta Sede successivi all'istanza di fallimento. (V 1008/81, mass n 411534; (V 1659/78, mass n 391056; (V 267/73, mass n 362123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2197, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)