Sez. 1, Sentenza n. 4626 del 22/05/1990 (Rv. 467335 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE EFFETTIVA DELL'IMPRESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE EFFETTIVA DELL'IMPRESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Il luogo in cui l'imprenditore ha la Sede effettiva dell'impresa, ai fini della Determinazione del giudice competente a pronunciare la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 9 legge fall., coincide solo presuntivamente con la Sede legale dell'impresa, dovendo per Sede effettiva intendersi il centro dell'attività direttiva ed amministrativa, ossia il luogo in cui l'imprenditore tratta i suoi affari ed i suoi interessi, senza che possano rilevare i trasferimenti di detta Sede nell'imminenza o successivamente alla istanza di fallimento. (Conf 1483/87, mass n 450921; (Conf 4455/86, mass n 447210; (Conf 1864/84, mass n 433841).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)