Sez. 1, Sentenza n. 3652 del 08/04/1998 (Rv. 514380 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede dell'impresa - Presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale - Portata e limiti - Trasferimento di sede operato successivamente alla data di deposito dell'istanza di fallimento - Rilevanza ai fini della competenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
In tema di fallimento, ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di una società, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'ente opera, in caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino alla istanza di fallimento (e, quindi, ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno imminente, la crisi economica dell'impresa), in quanto, in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo della società, carenti i presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio. A più forte ragione deve ritenersi del tutto ininfluente, sul piano della competenza, il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile, sul piano degli effetti, alla proposizione della domanda giudiziale), che si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla (potenziale) rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativi all'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)