Sez. L, Sentenza n. 340 del 20/01/1989 (Rv. 461477 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - PROMOZIONI - CRITERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - APPLICABILITÀ - VIOLAZIONI DI DETTI CRITERI O DELLA SPECIFICA DISCIPLINA ADOTTATA PER LA PROCEDURA CONCORSUALE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE RISERVATA ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SOSTITUZIONE DEL GIUDICE A QUESTA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - PROMOZIONI - CRITERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - APPLICABILITÀ - VIOLAZIONI DI DETTI CRITERI O DELLA SPECIFICA DISCIPLINA ADOTTATA PER LA PROCEDURA CONCORSUALE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE RISERVATA ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SOSTITUZIONE DEL GIUDICE A QUESTA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema d'impiego privato, il datore di lavoro, che, volontariamente o in adempimento di un Obbligo, abbia adottato, per la proporzione a determinate qualifiche, il sistema del concorso, non è libero di svolgerlo a suo arbitrio, essendo tenuto, in Mancanza di specifica disciplina legislativa, regolamentare o contrattuale, al rispetto, in relazione a tutte le fasi della procedura concorsuale, dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). la violazione della specifica disciplina adottata per lo svolgimento della procedura concorsuale, come di tali criteri, attribuisce al dipendente il diritto al risarcimento del danno, costituito dalla mancata percezione della retribuzione corrispondente alla qualifica posta a concorso e non conseguita, ove il dipendente provi che il concorso è stato espletato illegittimamente e che in caso di suo legittimo svolgimento egli sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi, restando comunque escluso, in relazione alla verifica della legittimità o meno della procedura concorsuale, che il giudice, nel caso di valutazione discrezionale riservata alla commissione esaminatrice, possa sostituirsi alla medesima, dovendo invece limitarsi a controllare che tale valutazione sia sufficientemente e logicamente motivata e che non vi siano evidenti disparità di trattamento, a causa, per esempio, dell'attribuzione di valori diversi ad elementi identici. (V 6858/87, mass n 455052; (V 4386/86, mass n 447145; (V 2621/85, mass n 440424; (V 1603/85, mass n 439593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)