Sez. 3, Sentenza n. 1047 del 28/01/1995 (Rv. 490083 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi - Da parte del difensore - Ammissibilità - Rinuncia agli atti del giudizio - Distinzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi è espressione della facoltà della parte di modificare, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate e rientra, quindi, tra i poteri del difensore, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)