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Sez. 1, Sentenza n. 986 del 07/02/1996 (Rv. 495764 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimenti in camera di consiglio di natura contenziosa - Principio del contraddittorio - Applicabilità - Limiti - Disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c. - Applicabilità - Esclusioni.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495764-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (come il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale) deve essere assicurato il diritto di difesa e deve quindi essere realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 cod.proc.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)