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Sez. 2, Sentenza n. 1685 del 07/07/1967 (Rv. 328516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE, QUALIFICAZIONE E VALORE.*
Stato
decisa il 1967-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE, QUALIFICAZIONE E VALORE.*

La semplice dichiarazione del prestatore d'opera di aver ricevuto una determinata somma a saldo di ogni sua spettanza inerente al precorso rapporto di lavoro, esprime, di regola, la sola convinzione dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, risolvendosi in un mero giudizio subiettivo circa la congruita e sufficienza della retribuzione percepita. Tale dichiarazione di scienza, per essere priva di ogni efficacia negoziale, non determina il costituirsi di una situazione definitiva, sicche, quante volte l'opinamento personale del lavoratore risulti in prosieguo errato, il dichiarante e senza altro facultato a richiedere la tutela giurisdizionale per il pagamento dei crediti che non siano stati effettivamente estinti. (Cfr. 323927, 321522, 321435). Conforme alla sentenza n. 95-67, massima n.325771.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)