Sez. 1, Sentenza n. 4175 del 19/12/1975 (Rv. 378520 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CONDIZIONI - CAUSA DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CONDIZIONI - CAUSA DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
In tema di divorzio, la legge attribuisce anche rilievo - sia pure a fini meramente patrimoniali - alla responsabilita per il fallimento del matrimonio, e la relativa indagine deve avere riguardo soprattutto alle cause della irreversibilita della disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia, che costituisce il piu diretto presupposto della pronunzia di divorzio. Invero, di fronte al venir meno di un rapporto interpersonale di tale pregnanza e completezza qual'e quello matrimoniale, l'ordinamento non puo restare inerte rispetto alla valutazione delle cause che hanno condotto al suo scioglimento, ravvisate non nel loro aspetto puramente fenomenico, ma in quello della loro imputabilita. Sicche, se la responsabilita dei coniugi per il fallimento del matrimonio non puo essere ricondotta al paradigma della colpa in senso tecnico (dal quale la legge prescinde), e d'altra parte innegabile che, poiche il rapporto coniugale, per il suo carattere eminentemente personale, S'informa a regole morali di comportamento, quando la trasgressione di tali regole sia accertata, essa deve essere tenuta nel debito conto; e, consumatasi la rottura, e inevitabile che si proceda ad un bilancio delle rispettive responsabilita addebitabili a ciascuno dei coniugi. (fattispecie riguardante l'apprezzamento - ai fini dell'assegno di divorzio - di una relazione adulterina intrattenuta dal coniuge cui andava addebitata l'irreversibile rottura del rapporto coniugale). (V 3603/74, mass n 372119; 1194/74, mass n 369240).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)