Sez. 3, Sentenza n. 927 del 07/03/1977 (Rv. 384545 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO STIPULATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - EFFICACIA - LIMITI TEMPORALI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO STIPULATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - EFFICACIA - LIMITI TEMPORALI.*
Le clausole di adeguamento monetario dei canoni di locazione, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n 833 del 1969, in regime di libera contrattazione, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore della normativa di cui al DL n 426 del 1973, che ne statuisce espressamente l'inefficacia. (V 711/76, mass n 379359).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)