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Sez. 3, Sentenza n. 927 del 07/03/1977 (Rv. 384545 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO STIPULATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - EFFICACIA - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384545-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO STIPULATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - EFFICACIA - LIMITI TEMPORALI.*

Le clausole di adeguamento monetario dei canoni di locazione, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n 833 del 1969, in regime di libera contrattazione, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore della normativa di cui al DL n 426 del 1973, che ne statuisce espressamente l'inefficacia. (V 711/76, mass n 379359).*

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)