Sez. L, Sentenza n. 5010 del 27/04/1992 (Rv. 477000 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Configurabilità - Condizioni - Effettiva e non temporanea riduzione dell'attività produttiva incidente sul solo elemento personale - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
La fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale sussiste - anche con riguardo alla nozione offertane dall'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (che lo identifica in quello conseguente ad "una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro") - non solo se il licenziamento sia conseguente ad una trasformazione strutturale dell'impresa che comporti soppressione di uffici, reparti, lavorazioni, e comunque di elementi materiali dell'organizzazione, ma anche se dipende da un'effettiva e non temporanea riduzione dell'attività produttiva incidente sul solo elemento personale, perché anche in tal caso i licenziamenti sono collegati ad una scelta di carattere dimensionale dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)