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Sez. L, Sentenza n. 9045 del 06/07/2000 (Rv. 538293 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Nozione ex legge n. 223 del 1991 - Numero dei licenziamenti e dimensioni occupazionali dell'impresa - Rilevanza - Controllo sindacale e pubblico - Essenzialità - Controllo giudiziale sul programma di ristrutturazione - Esclusione - Mancato rispetto dell'"iter" procedimentale ex art. 4 - Rilevanza - Conseguenze - Conversione dei licenziamenti in licenziamenti individuali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538293-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5) e all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed è strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. Nell'ambito di questa disciplina è ultronea ogni indagine circa l'esistenza o meno di un programma di ristrutturazione aziendale e assume rilievo il mancato espletamento dell'iter procedurale delineato dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, mentre non è proponibile l'ipotesi di una "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)